Art. 2.
(Definizione delle attività).

      1. Ai fini della presente legge le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale comprendono:

          a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni,

 

Pag. 10

concorrendo al recupero del benessere della persona;

          b) lo svolgimento di pratiche bioanaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita.

      2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'attuazione di varie tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della normativa vigente.       3. È ammessa la facoltà di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte.
      4. Nell'esercizio dell'attività professionale di estetista sono ammesse tecniche di decorazione e pigmentazione corporee permanenti, durature o temporanee e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.
      5. Sono escluse dalle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale la diagnosi, la profilassi, la prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.